D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 236

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
1.11.1.2. La disposizione di cui al
non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo,
devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante
l’interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
1.11.1.5. L’organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al
per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti
rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati
ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve
essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3.
L’organo di vigilanza
può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di cui al
,
quando riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei
casi in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai
lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di
lavare i relativi recipienti.
1.11.3.2. E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell’interno dell’azienda.
1.11.3.3. E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio
durante l’orario dei pasti.
1.11.4.Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate.
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò
adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni
*
turni prestabiliti e concordati nell’ambito
dell’orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di
lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli
indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il
,
ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al
p
er poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte
ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
*
presumibilmente il termine più corretto è opportuni
1...,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235 237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,...733
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