ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
Pagina 14 di 168
1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
1.11.1.2. La disposizione di cui al
non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo,
devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante
l’interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
1.11.1.5. L’organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al
per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti
rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati
ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve
essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3.
L’organo di vigilanza
può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di cui al
quando riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei
casi in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai
lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di
lavare i relativi recipienti.
1.11.3.2. E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell’interno dell’azienda.
1.11.3.3. E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio
durante l’orario dei pasti.
1.11.4.Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate.
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò
adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni
*
turni prestabiliti e concordati nell’ambito
dell’orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di
lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli
indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il
ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al
er poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte
ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
*
presumibilmente il termine più corretto è opportuni