ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
Pagina 22 di 168
3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro, tali da
provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione
appropriate.
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
4.1. Un’attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni
di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
5. Stabilità
5.1. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i
loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
6. Rischi dovuti agli elementi mobili
6.1. Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono
causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone
pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
devono essere di costruzione robusta,
non devono provocare rischi supplementari,
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro,
devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i
lavori di manutenzione, limitando però l’accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e,
se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o
segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono
adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi
supplementari per l’arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi
pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e
specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di
movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a)
impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l’attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l’arresto
dell’attrezzatura di lavoro all’atto della rimozione o dell’apertura del riparo;
b)
non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.
6.4. Nei casi previsti nei
e
quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti
possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell’attrezzatura
di lavoro, oltre ad avere l’organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del
lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l’arresto nel più breve tempo
possibile.
6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli
organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di
zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono
adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.
Richiami all’Allegato V, parte I, punto 6:
7. Illuminazione
7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un’attrezzatura di lavoro devono essere
opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
8. Temperature estreme
8.1. Le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere
protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.