D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 247

ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di
impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso
non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale
senza pericolo.
2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli
o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione
alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e
comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell’impianto o del suo esercizio, non sia possibile
adottare il dispositivo di cui al
,
gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un
coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso è vietato l’uso dei piani inclinati per il trasporto delle
persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a
verifica mensile.
2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all’azionamento dei veicoli devono
essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori,
devono essere provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi che
impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.
2.15 All’esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere
applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere
disposti a non oltre m 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m 2.
2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono avere in ogni
stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le manovre dalla
stazione principale.
2.17 L’ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere effettuata
automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.
Richiami all’Allegato V, parte II, punto 2:
-
-
3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o
all’immagazzinamento di carichi.
3.1 Prescrizioni generali
3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in
modo da
assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da
sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
3.1.3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione
chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di
ogni singola configurazione della macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai
fini di un’utilizzazione sicura.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della
loro portata massima ammissibile.
Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi
apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in
modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
a)
urtino le persone,
b)
in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero
c)
siano sganciati involontariamente.
3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il
pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a
consentire la gradualità dell’arresto.
Il
non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata,
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