D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 252

ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi
spostamento. Non è ammesso l’ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non
inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l’esterno.
4.4.7 L’accesso e l’uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con
mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato
l’ancoraggio del ponte e della scala.
4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare 10 centimetri.
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere
protetti fino alla distanza massima prevista dal
.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono
essere installati apparecchi del genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non
inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.
4.4.9 Manovra dei ponti
Prima di procedere al sollevamento o all’abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli
al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere
simultanea sui due argani di una estremità dell’unità di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con
spostamenti che non determinano sull’impalcato pendenze superiori al 10 per cento.
4.4.10 La manutenzione e l’efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere
costantemente curate.
Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell’elica del filo
elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili costituenti la fune.
4.5 Ascensori e montacarichi.
4.5.0 Le disposizioni della
si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non
soggetti a disposizioni speciali.
4.5.1 Difesa del vano.
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere
segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri.
Dette difese devono avere un’altezza minima di m 1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente
dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano
ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3
centimetri quando le parti mobili distino 4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si
muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei
.
4.5.2 Accessi al vano.
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l’esterno o a
scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m 1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque
eguale all’altezza dell’apertura del vano quando questa è inferiore a m 1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non
superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di
una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di
larghezza superiore a 12 millimetri.
4.5.3. Porte di accesso al vano.
Le porte di accesso al vano di cui al
devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca
l’apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se
tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al
non è richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano
adottate altre idonee misure di sicurezza.
4.5.4 Installazioni particolari.
Le protezioni ed i dispositivi di cui ai
,
e
,
non sono richiesti quando la corsa della cabina o
della piattaforma non supera i m 2 e l’insieme dell’impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di
1...,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251 253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,...733
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