ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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posteriore un dispositivo di arresto che limiti l’ampiezza
della misura strettamente
necessaria per la normale
introduzione del covone.
5.13.9
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto l’imboccatore, deve essere completata da un
robusto parapetto provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale nei limiti di
altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.
5.13.10
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L’accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di trattenuta e aventi un montante
prolungato di almeno m 0,80 oltre il piano stesso.
5.13.11
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità
durante il lavoro.
5.13.12
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere provvisti di schermi atti a
trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste
operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.
5.13.13
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore automatico devono
essere provviste di un dispositivo atto a determinare l’arresto automatico della macchina per semplice urto della
mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile,
ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
5.13.14
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere
attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne
l’uso senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al
non è obbligatoria quando l’applicazione delle fustelle sul materiale in
lavorazione è effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
5.13.15
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di
dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima
d’esercizio.
5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili
5.14.1
Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori
o
gasometri di acetilene deve intercorrere
una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o gasometri siano protetti contro le
scintille e l’irradiamento del calore o usati per lavori all’esterno
5.14.2
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere
inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:
a)
impedisca il ritorno di fiamma e l’afflusso dell’ossigeno o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b)
permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di efficienza;
c)
sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
5.14.3
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore omnipolare sul
circuito primario di derivazione della corrente elettrica.
5.14.4
Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di
conversione, è vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente della
normale linea di distribuzione senza l’impiego di un trasformatore avente l’avvolgimento secondario isolato dal
primario.
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
5.15.1