D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 263

ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Osservazione preliminare
Le disposizioni del
si applicano allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un
rischio corrispondente.
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro
elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte
possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro,
in particolare rispettando le eventuali istruzioni d’uso del fabbricante.
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione
degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un
particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo
diretto con mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente i posti indicati al
,
si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi
derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine
contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei
luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello
indicatore richiamante l’obbligo stabilito dal
e le relative modalità, deve essere esposto presso gli
organi di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano
o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre
schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno
che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad
evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal
devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa
dell’incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel
devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve
essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L’accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve
essere richiamato mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere
tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per
prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,
taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche
lavorazioni.
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