ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti,
devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione
ed alle caratteristiche delle materie stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di
materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento
devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il
materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento
dello stesso materiale sul pavimento.
2 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
2.1 Se un’attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole
di circolazione.
2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di
attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione
dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.3 L’accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato
esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la
velocità dell’attrezzatura deve, all’occorrenza, essere adeguata.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
2.5. E’ vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il
trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano
adottate idonee misure precauzionali, quali l’uso di cintura di sicurezza, l’adozione di attacchi supplementari del
carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e
movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati,
nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da
parte del fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo
tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e
tenendo conto della natura del suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a
condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona
tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di
comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia
richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed
applicare procedure appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell’imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro
onde consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.