ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
Pagina 33 di 168
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore
possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
2. Le protezioni di cui al
devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai
si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
5.2.4
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a)
la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una griglia disposta
anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
b)
il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento e
cesoiamento delle mani;
c)
lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente all’imbocco, quando la distanza tra la
parte mobile e quella fissa è inferiore a 6 centimetri.
5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
5.3.1
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste di un
dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio e la
sistemazione degli stampi e dei controstampi.
5.3.2
1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio,
essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti
ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare sistema di
lavoro, sia da escludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
5.4 Macchine utensili per metalli
5.4.1
1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito
manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la
rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante briglia che
presenta gli stessi pericoli.
2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante
sostegno tubolare.
5.4.2
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per
sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della macchina,
azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.
5.4.3
1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare
possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremità della piattaforma
scorrevole portapezzi.
5.4.4
1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell’utensile, devono essere
trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
5.4.5
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto disposto al
5.4.6
1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3
millimetri
per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
5.5.1
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione della biella atta a
trattenerne i pezzi in caso di rottura.
5.5.2