ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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3.4.3 I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del
percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l’arresto dell’apparecchio quando
per l’interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al normale
funzionamento.
3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture di carico e scarico
devono essere efficacemente protette.
3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta delle
persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.
3.4.6 Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti almeno un metro,
ad eccezione del tratto strettamente necessario per l’introduzione del carico, purché il ciglio superiore di inizio del
piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono essere
provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la
caduta del carico.
Richiami all’Allegato V, parte II, punto 3:
4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.
4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a)
da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
b)
da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste;
c)
da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
d)
da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e
possano essere liberati.
Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla
non
possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di
sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
4.2 Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi
si trovano lavoratori o sovraccarichi.
4.3 Scale aeree su carro
4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di
simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60° né maggiori di 80° sull’orizzontale; la
pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare un numero progressivo
nell’ordine di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota,
sagomate e collegate con catenelle o tiranti.
4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a
20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.
E’ vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la
estremità superiore a strutture fisse.