ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
Pagina 19 di 168
nocivi.
4.2.2. Parimenti l’acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori,
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
4.2.3. I divieti
di cui a
e
devono essere resi noti al personale mediante avvisi.
4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso
di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte
dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all’attuazione di idonee misure a
salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione
incendi.
4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al
o di modifiche di quelli esistenti alla data di
entrata in vigore del presente Decreto, devono essere sottoposti al preventivo
parere di conformità sui progetti, da
parte
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto
o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni
, secondo le procedure di cui all’art. 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono
determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del
menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all’emanazione del suddetto regolamento, resta in
vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689
.
4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi
ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli
impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a
riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed
ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.
4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell’abbigliamento dei lavoratori.
4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione,
manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di
esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con
mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere
temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
4.6.2. Nei casi indicati al
le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere
protette contro la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1. Nei locali di cui al
devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di
minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a
cerniera ed apribili verso l’esterno sotto l’azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro eventuale
funzionamento non possa arrecare danno alle persone.
4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma
le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna
qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2. La disposizione di cui al
non si applica quando i diversi gas sono prodotti
contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano adottate idonee misure per evitare la formazione di
miscele pericolose.
4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive
o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed
adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in
applicazione del
quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono
rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all’esterno dei locali in posizione tale da non arrecare
danno alle persone in caso di funzionamento;
4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o
infiammabili;
4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive,
devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate