D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 233

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il
locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza
minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta
alle porte previste al
il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell’esodo
avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e
50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100.
1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al
può anche essere minore, purché la loro
larghezza complessiva non risulti inferiore.
1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%
(cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in
meno del 2% (due per cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al
,
coincidono con le porte di cui al
,
si applicano le disposizioni di cui al
.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli
verticalmente
, le
saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del
locale.
1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a
meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in
modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza
e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere
protette contro lo sfondamento.
1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di
cadere.
1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter
essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di
mancanza di energia elettrica.
1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata
con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni
momento, dall’interno senza aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per
numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall’interno
durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
e
.
Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le
disposizioni dei
,
,
,
e
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la
larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione
edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
1.7. Scale
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini
devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra
difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una
solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l’esterno.
1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.
1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è
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