ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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fissata.
1.7.1.6. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà
costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle
persone per un tratto superiore ad un metro.
1.7.2.1. Agli effetti del presente Decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2. abbia un’altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello
superiore ed il pavimento;
1.7.2.1.4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui
può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
1.7.2.2. E’ considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al
completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
1.7.2.3. E’ considerata equivalente ai parapetti definiti ai
qualsiasi protezione, quale muro,
balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a
quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio
sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2,00.
1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di
materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.
1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori
durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può
avvenire in modo sicuro.
1.8.4. Le disposizioni di cui ai
sono altresì applicabili alle
vie di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle
vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonché alle
banchine di carico.
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai
si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
1.8.6. I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del
giorno non è sufficiente.
1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per quanto
tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
1.8.7.1. sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
1.8.7.2. non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
1.8.7.3. possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi
rapidamente;
1.8.7.4. non possono scivolare o cadere.
1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere
lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
1.9. Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai
quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente
con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni
eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la
salute dei lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e
sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori
dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.