ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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Richiami all’Allegato IV, punto 2.1:
2.2. Difesa contro le polveri
2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è
tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione
nell’ambiente di lavoro.
2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione
nella atmosfera.
2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in
apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle
polveri.
2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel
e la natura del
materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all’inumidimento del materiale stesso.
2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad
impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori all’aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non
esigano l’attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai
e non possano essere causa di danno o
di incomodo al vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai
prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti
previsti dai
e
del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d’ordine
tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le
polveri.
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per
operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o
dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole
recupero di un lavoratore privo di sensi..
3.2.1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui al
chi sovraintende ai lavori deve
assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia
pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei
condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri
mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del
divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro
lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l’accesso al
fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con
corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al
non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri
infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell’articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad
evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi
di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l’impiego di lampade, queste devono essere
di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o
dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati
mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è
richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di
cui al al
le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese
atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell’interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti
che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al
deve
avere altezza non minore di un metro.
3.4.4.
Quanto previsto ai
e
non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i