ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
Pagina 16 di 168
Richiami all’Allegato IV, punto 1.14:
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi:
2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio Decreto 9 gennaio 1927, n.
147
e successive modificazioni, le
materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche,
specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti
a tenuta e muniti di buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere
emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella
strettamente necessaria per la lavorazione.
2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o
suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in
luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si
sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad
impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
2.1.5. L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo
dove si producono.
2.1.6.1. Nell’ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione
o conservazione di materie o prodotti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di
sicurezza contenute nel presente Decreto e nelle Leggi e Regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono
eseguite.
2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano
particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche
lavorazioni.
2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di
irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione
dell’elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o
ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili,
asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare
dette concentrazioni.
2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono
pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento
delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti
controlli o misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o
comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi
appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
2.1.10.1. Il trasporto e l’impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono
effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.
2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l’attuazione della norma di cui al
devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a
quanto è stabilito ne
2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte,
a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni
neutralizzanti.
2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di
lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.
2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con
altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai
e
devono essere osservate, nella parte
applicabile, per l’accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali
esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.