D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 231

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di
cadute dei lavoratori o rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i
lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di
pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone
e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale
circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito
ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra
piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su
tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti
o da eventuale caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo
scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo caso, in
luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella
posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando
non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura
del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura
degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.
1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito
dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile,
adeguate segnalazioni.
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti
meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono
percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.
1.4.17. Durante l’esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da
mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere
esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l’avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a
mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o
affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l’incolumità delle persone.
1.4.19. All’esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere
applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere
disposti a non oltre m 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m 2,0.
Richiami all’Allegato IV, punto 1.4:
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1.5. Vie e uscite di emergenza
1.5.1. Ai fini del
si intende per:
1.5.1.1.
via di emergenza
: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2.
uscita di emergenza
: passaggio che immette in un luogo sicuro;
1.5.1.3.
luogo sicuro
: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati
dall’incendio o altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4.
larghezza di una porta o luce netta di una porta
: larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta
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