D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 235

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono
esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei
lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali
di protezione.
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al
precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio
sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per
l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9.3. Umidità
1.9.3.1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per
ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e
l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali
sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi
di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare
la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo
che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in
buone condizioni di pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo
da assicurare una sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al
,
si devono adottare adeguate misure dirette
ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da
impiegare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere
adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia
sicura ed agevole; quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie
esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare
immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata,
per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe
pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di
accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese
manifeste al personale mediante appositi avvisi.
1.10.7.4. L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della
sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale
normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in
condizioni di sufficiente visibilità.
1.11. Locali di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
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