D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 242

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
6.1. Abitazioni e dormitori:
6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel Testo
Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di
lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1. grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in
tutto od in parte dalla roccia;
6.1.1.2. capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od
altre costruzioni di ventura.
6.1.2. E’ fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire
in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al
.
6.1.3. E’ fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata
del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
6.2. Dormitori temporanei:
6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di
carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai
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del
.
6.2.2. L’organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al
,
quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate
le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
6.4. Acquai e latrine:
6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di
acquaio e di latrina.
6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano
versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall’abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture
dell’acqua potabile.
6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine
non siano a chiusura idraulica.
6.5. Stalle e concimaie:
6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.
6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il
passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide,
da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.
6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le
finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai
dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell’acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta,
l’organo di vigilanza
può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
6.6.1.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di
disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.2. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la
distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie
infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si
adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori,
devono essere osservate le disposizioni contenute ai
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e
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