D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 91

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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b)
alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da
essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui al
,
ricevano
una formazione, informazione ed addestramento
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione
e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione
.
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5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione
degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle
attrezzature di cui al
possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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DECRETI ATTUATIVI
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 73:
-
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Articolo 74 - Definizioni
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale
, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a)
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c)
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d)
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e)
i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f)
i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.
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Comma modificato dall’art. 45-bis del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del
21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Comma inserito dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il
17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);
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