D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 625

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A
FORCHE (MULETTO)
Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al
regime delle verifiche periodiche previsto dal
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli
apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come
apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi
mediante gancio o altri organi di presa
” (UNI ISO 4306-1).
Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di
sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione,
sopra definita, di apparecchio di sollevamento.
8. IVA
Relativamente all’assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere
formulato dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte Indirette con protocollo n.
954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell’interpello 954-88/2012 - Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da
parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del
,
sia dai
soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
9. CONTROLLI PREVISTI DAL
,
DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI
SUPPLEMENTARI
(
C)
)
I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio
ai sensi del
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al
a)
,
debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed
integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione,
commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui
al
del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra
l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dal
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini
supplementari.
10.TARIFFE - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012
Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui
al
(decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel
succitato decreto dirigenziale, “
si intendono omnicomprensive di tutte le spese
”, essendo escluse solo le imposte.
11.FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL
D
A PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE
Tenuto conto dell’ultimo capoverso del
,
i soggetti abilitati, essendo già
impegnati, ai sensi dell’abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al
,
non sono tenuti a fornire conferma dell’accettazione dell’incarico ai soggetti titolari della funzione.
12.DATA DI DECORRENZA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della
di questo Ministero, i termini temporali per lo
svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del
pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui
(decreto dirigenziale del 23.11.2012).
IL DIRETTORE GENERALE- dott. Paolo PENNESI
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI
Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013
Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
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