D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 620

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore
del
ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo
le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l’attrezzatura di lavoro verrà
sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle
periodicità stabilite dall
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore
del
ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto
l’attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal
.
B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nel
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.
Le attrezzature di cui al precedente
e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche
sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime
omologativo. Al termine dell’iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL), dette
attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature di cui al precedente
e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche
sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime di collaudo.
Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature
saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature dì lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della
marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche
successive alla prima.
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Circolare n. 24/2012 del 23/10/2012
Oggetto: divieto d’uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al
divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per
decespugliatori portatili .
La Commissione Europea, esperita la procedura di consultazione di cui all’articolo 9 della direttiva europea n.
2006/42/CE (cosiddetta direttiva macchine, recepita nell’ordinamento nazionale col decreto legislativo n. 17/2010),
ha riconosciuto, con decisione assunta in data 19.01.2012 notificata C(2011) 9772, che la configurazione
costruttiva degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad
essere montati su decespugliatori portatili, non soddisfa i requisiti di sicurezza di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3
dell’allegato I alla citata direttiva. In quanto l’uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche
collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione
di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli accessori di taglio
del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in
contatto con pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono
inoltre provocare la proiezione di pietre con energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite
da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i decespugliatori portatili non possono
assicurare un’adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a flagelli
costituiti da parti metalliche collegate. Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell’arte, gli accessori di taglio del
tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai
punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tale non conformità provoca un rischio significativo di
incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone.
La Commissione Europea ha pertanto ritenuto necessario che gli Stati membri vietassero l’immissione sul mercato
degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati
su decespugliatori portatili.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 26 aprile 2012, pubblicato su G. U. del 16 maggio 2012,
n.113, ha disposto il divieto di immissione sul mercato degli accessori sopra indicati su tutto il territorio nazionale.
Tenuto conto di quanto premesso, gli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche
collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, sia quelli immessi sul mercato conformemente
alla direttiva 98/37/CE e sia quelli immessi in conformità alla direttiva 2006/42/CE, attualmente in servizio non sono
considerati sicuri rispetto ai rischi sopra evidenziati e, di conseguenza, si ritiene necessario disporne il divieto
d’uso.
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