CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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anche attraverso l’acquisizione del DURC. In tali casi, nel rilasciare il Documento, gli Istituti e le Casse edili devono
attenersi a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, che ha stabilito che sulle certificazioni da
produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura
“II presente certificate non può essere prodotto agli
organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Diversamente per quanto concerne l’acquisizione del DURC da parte dell’amministrazione concedente prevista
dal
del D.Lgs. n. 81/2008, in base alla previsione del precitato art. 14, comma 6 bis, del
D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’acquisizione del DURC relativo alle
imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla
medesima amministrazione.
Tuttavia, al fine di consentire una gestione più efficace del predetto procedimento, gli Istituti e le Casse edili
adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l’acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla
regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.
Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del DURC con una autocertificazione
In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione questo Ministero si è già espresso. anche
recentemente, con
chiarendo che il Documento, pur rientrando nella
categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale
il citato D.P.R. n. 445/2000.
Ciò anche in relazione all’art. 44 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, rispetto al quale la Scrivente ha inteso
specificare che la norma
“disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all’utilizzo del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale (...), rimane assolutamente impossibile la
sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato”.
La regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere
“oggetto di
sicura conoscenza”,
cosi come avviene per gli
“stati, qualità personali e fatti
che, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.
445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanta
“elementi di fatto oggettivi riferiti alla
persona”.
Cosa del tutto diversa, dunque, e la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria
che non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia
intendere l’articolo 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la
“correttezza della posizione
contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di
natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali
-
Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l’impresa presentare una dichiarazione in luogo del
DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore.
In tal senso si ricorda l’art. 38, comma 1 lett. i. del Digs. n. 163/2006 e l’art. 4, comma 14
bis, del D.L. n. 70/2011
(conv. da L. n. 106/2011), secondo il quale
“
per i contratti di forniture e servizi, fino a 20.000 euro stipulati con la
P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’articolo 46, comma 1, lettera p, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell’art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l’acquisizione
d’ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione
Validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Appare opportuno ricordare in questa sede che, anche nell’ambito pubblico, il DURC ha una validità trimestrale. Al
riguardo - ferme restando le novità di cui all’art. 6 bis
del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall’art. 20, comma 1 lett. a.
del D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012) concernente l’acquisizione della
“documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generate, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario”
per la partecipazione
alle procedure di cui allo stesso D.Lgs. n. 163/2006 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulle
quali saranno fornite specifiche indicazioni - si rinvia a quanto già chiarito da questo Ministero con circ. n. 35/2010,
secondo la quale, fra l’altro:
-
nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna
procedura; tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini
della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura
per la quale a stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo
delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data
dell’autocertificazione che e stata indicata nella richiesta: in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato
dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della
aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre
mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula):
-
per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di