D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 604

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i
seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.”
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al
,
dispone testualmente che
“Nei lavori in quota,
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente ai
,
3.1
,
3.2
e
;
del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i ., al
,
dispone testualmente che
“L’altezza dei montanti
deve superare di almeno m. 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.”;
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al
,
dispone testualmente che
“I ponteggi di altezza
superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali costituite
da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.”;
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al
,
dispone testualmente che per i ponteggi di
cui alla
del succitato decreto è ammessa deroga
“alla deposizione di cui al
,
a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato.”;
d
e D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al
,
dispone testualmente che
“Prima di procedere alla
esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di
protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso
degli operai e dei materiali di impiego”.
Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che
svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a
condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno
specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato
e quindi firmato da ingegnere o
architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per
definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente
tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.
Quesito n. 4:
In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il
raddoppio dei montanti?
Risposta:
Si ricorda che in conformità al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora apparecchi di
sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e
controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In
pascolare nei ponteggi di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati
direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli
ancoraggi devono essere adeguati.
Quesito n. 5:
È possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i
fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad
altra autorizzazione ministeriale?
Risposta:
Al riguardo si informa che la lettera circolare del 9 febbraio 1995 di questo Ministero ha già individuato le condizioni
che permettono tale sostituzione. In particolare si evidenzia che la sostituzione di che trattasi è consentita previa
verifica della compatibilità dell’elemento prefabbricato con lo schema strutturale.
Quesito n. 6:
1...,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603 605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,...733
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