D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 609

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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“non sempre idonee” al fine di soddisfare le esigenza operative degli utilizzatori. Si possono citare a tal fine le
cosiddette ceste per l’esbosco e le ceste utilizzate per contenere prodotti agricoli, in genere portate dal trattore.
Si tratta di attrezzature costituite da un cassone, in genere in lamiera e dotate di sistemi di aggancio per il
collegamento, anteriore o posteriore, ad un trattore agricolo o forestale. In taluni casi esse sono provviste di
dispositivi di sollevamento del cassone indipendenti dai bracci del sollevatore del trattore e costituiti da pistoni
idraulici o da sistemi di trasmissione a catena.
Tali attrezzature di lavoro possono essere montate sul trattore utilizzando il dispositivo di attacco a tre punti
normalmente presente sul trattore ovvero attraverso sistemi di attacco costituiti da staffaggi specifici per il modello
di trattore. Nel caso di montaggio sul dispositivo di attacco a tre punti, è possibile che il terzo punto (tecnicamente
chiamato puntone) sia allungabile mediante martinetti idraulici o mediante sistemi a vite regolabili manualmente.
Ferme restando le caratteristiche costruttive sopra richiamate, tali attrezzature di lavoro si configurano come
attrezzature intercambiabili, cosi come definite all’articolo 2, lettera b del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010.
Difatti, queste attrezzature sono progettate e costruite per essere montate su un trattore, o su una macchina-base,
dopo la loro messa in servizio, e apportano la nuova funzione di sollevamento e di trasporto della legna (nel caso delle
ceste per esbosco) o altro prodotto agricolo. In questo caso, ai fini dell’immissione sul mercato, è necessario che siano
rispettate le prescrizioni indicate all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 17/201.0.
Risulta possibile considerare applicabile in concetto di quasi macchina di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g del
decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, solo se tali attrezzature mancano di taluni elementi necessari
all’assolvimento della applicazione per la quale sono stati progettati e costruiti, quali ad esempio i sistemi di
collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base. Pertanto, per diventare attrezzature intercambiabili
devono essere sottoposte a una ulteriore fase di costruzione. In questo caso, ai fini dell’immissione sul mercato, è
necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all’articolo 10 del citato decreto n. 17/2010.
Il soggetto che poi completerà l’attrezzatura intercambiabile, realizzando ad esempio i sistemi di collegamento
fisico meccanico al trattore o alla macchina di base, deve assolvere gli obblighi relativi all’immissione sul mercato o
messa in servizio della macchina (attrezzatura intercambiabile), previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 17
del 27 gennaio 2010.
Infine, qualora un soggetto costruisca in proprio tale tipo di attrezzatura e la metta in servizio a disposizione di altri
soggetti (dipendenti, soci o altri), è tenuto a seguire le procedure previste all’articolo 3 del citato decreto legislativo
n.17/2010.
Il direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. I
Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all
,
del
medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del
,
tenuto conto
della circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui
al
dello stesso decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l’INAIL, si ritiene
opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. MODALITA DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE
Premesso che
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di
sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nel
dello stesso decreto, e che il
individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle
verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l’attuazione
delle procedure previste dal
.
A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dal
del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui al
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni
entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:
a) ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto
espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa
impresa, ed essere firmata dal richiedente;
b) deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati
fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
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