CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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“non sempre idonee” al fine di soddisfare le esigenza operative degli utilizzatori. Si possono citare a tal fine le
cosiddette ceste per l’esbosco e le ceste utilizzate per contenere prodotti agricoli, in genere portate dal trattore.
Si tratta di attrezzature costituite da un cassone, in genere in lamiera e dotate di sistemi di aggancio per il
collegamento, anteriore o posteriore, ad un trattore agricolo o forestale. In taluni casi esse sono provviste di
dispositivi di sollevamento del cassone indipendenti dai bracci del sollevatore del trattore e costituiti da pistoni
idraulici o da sistemi di trasmissione a catena.
Tali attrezzature di lavoro possono essere montate sul trattore utilizzando il dispositivo di attacco a tre punti
normalmente presente sul trattore ovvero attraverso sistemi di attacco costituiti da staffaggi specifici per il modello
di trattore. Nel caso di montaggio sul dispositivo di attacco a tre punti, è possibile che il terzo punto (tecnicamente
chiamato puntone) sia allungabile mediante martinetti idraulici o mediante sistemi a vite regolabili manualmente.
Ferme restando le caratteristiche costruttive sopra richiamate, tali attrezzature di lavoro si configurano come
attrezzature intercambiabili, cosi come definite all’articolo 2, lettera b del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010.
Difatti, queste attrezzature sono progettate e costruite per essere montate su un trattore, o su una macchina-base,
dopo la loro messa in servizio, e apportano la nuova funzione di sollevamento e di trasporto della legna (nel caso delle
ceste per esbosco) o altro prodotto agricolo. In questo caso, ai fini dell’immissione sul mercato, è necessario che siano
rispettate le prescrizioni indicate all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 17/201.0.
Risulta possibile considerare applicabile in concetto di quasi macchina di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g del
decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, solo se tali attrezzature mancano di taluni elementi necessari
all’assolvimento della applicazione per la quale sono stati progettati e costruiti, quali ad esempio i sistemi di
collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base. Pertanto, per diventare attrezzature intercambiabili
devono essere sottoposte a una ulteriore fase di costruzione. In questo caso, ai fini dell’immissione sul mercato, è
necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all’articolo 10 del citato decreto n. 17/2010.
Il soggetto che poi completerà l’attrezzatura intercambiabile, realizzando ad esempio i sistemi di collegamento
fisico meccanico al trattore o alla macchina di base, deve assolvere gli obblighi relativi all’immissione sul mercato o
messa in servizio della macchina (attrezzatura intercambiabile), previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 17
del 27 gennaio 2010.
Infine, qualora un soggetto costruisca in proprio tale tipo di attrezzatura e la metta in servizio a disposizione di altri
soggetti (dipendenti, soci o altri), è tenuto a seguire le procedure previste all’articolo 3 del citato decreto legislativo
n.17/2010.
Il direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. I
Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all
del
medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del
tenuto conto
della circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui
al
dello stesso decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l’INAIL, si ritiene
opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. MODALITA DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE
Premesso che
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di
sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nel
dello stesso decreto, e che il
individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle
verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l’attuazione
delle procedure previste dal
A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dal
del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui al
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni
entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:
a) ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto
espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa
impresa, ed essere firmata dal richiedente;
b) deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati
fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;