D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 602

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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consentirà pertanto l’ammissione al pagamento di del massimo dell’ammenda, pari ad 1.600 euro.
Va da ultimo precisato che, per quanto riguarda l’inottemperanza al provvedimento di sospensione emesso per
gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche, è prevista invece la sanzione dell’arresto sino a sei mesi,
evidentemente non ammessa a prescrizione obbligatoria. In tal caso il personale ispettivo provvederà
esclusivamente ad informare l’A.G. della commissione del reato, ferma restando la possibilità, da parte
dell’imputato, di richiedere al Giudice l’applicazione della procedura agevolativa di cui al
del T.U.
sicurezza.
Ricorsi avverso il provvedimento di sospensione
del T.U. sicurezza prevede la possibilità di ricorrere, in via amministrativa, avverso provvedimenti di
sospensione.
Sul punto il D.Lgs. n. 106/2009 non ha apportato modifiche, cosicché è ancora previsto che
avverso i
provvedimenti di sospensione (...) è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del
lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15
giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde
efficacia”.
Il Legislatore delegato non ha indicato espressamente i motivi che devono legittimare il ricorso, con ciò lasciando
aperta la possibilità di impugnare il provvedimento sia per vizi di merito che di legittimità.
Va poi ricordata inoltre la previsione di una forma di “silenzio incidente”: il mancato pronunciamento sul ricorso da
parte della DRL o del Presidente della Giunta regionale - rispettivamente avverso ricorsi per provvedimenti emanati
da personale ispettivo del Ministero del lavoro e da personale ispettivo delle AA.SS.LL. - entro il termine di 15
giorni comporta infatti la perdita di efficacia dell’atto interdittivo.
Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.
del T.U. sicurezza, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, stabilisce che
“l’adozione del provvedimento
di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli
aspetti di rispettiva competenza,
al fine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche”.
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. rappresenta un ulteriore strumento di carattere
sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione legittimamente emanato.
Secondo tale disciplina, dunque, il provvedimento è comunicato o al Ministero delle infrastrutture, così come già
previsto dall’art. 36
bis
del D.L. n. 223/2006, ovvero alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La scelta del soggetto destinatario della comunicazione dovrà evidentemente avvenire sulla
base della attività svolta dall’impresa sospesa, in modo tale che possa essere emanato un provvedimento
interdittivo di durata variabile.
La norma stabilisce al riguardo che la durata del provvedimento:
-
è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
-
è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni nel caso in cui:
a) la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro;
b) nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) nei casi di reiterazione. In tale ipotesi la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine
del precedente periodo di interdizione.
Inoltre,
“nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della
sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni,
,
fatta salva l’adozione di eventuali successivi
provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della
sospensione”.
Occorre dunque sottolineare che il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente
legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Da ciò deriva che,
qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione di cui
sopra non sarà dovuta.
Tale circostanza ricorre nelle ipotesi in cui gli effetti del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale siano stati differiti ai sensi del
bis
e lo stesso sia stato revocato
ancor prima del termine iniziale così individuato.
L’ambito di efficacia dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le PP.AA., diversamente dal
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, non può evidentemente non riferirsi all’impresa nel suo
complesso e quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi
Amministrazione Pubblica. Sul punto, peraltro, occorre ricordare che la disposizione si sovrappone inevitabilmente
ad altre forme di interdizione alla contrattazione con la P.A. introdotte dal Legislatore, fra le quali quella legata al
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