TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
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per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità
di attuazione, con Decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
4. La vigilanza di cui a
è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
e
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai
sensi
, integra
l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n,
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con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente Decreto.
Richiami all’Art. 13:
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di cui al
gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze,
possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle
violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari
o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell
Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo
stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al
precedente periodo, nel
L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione,
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata
sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al
50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di
un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni;
nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data
della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi
provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della
sospensione. Le disposizioni del
si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei
cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241. Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di
prevenzione incendi, indicate al
provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di
prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale
procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.
2. I poteri e gli obblighi di cui al
spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con
riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro di cui al
In materia di prevenzione incendi
in ragione della competenza esclusiva del