D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 190

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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Note all
:
- Per i riferimenti del citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, si ved
a
.
- Il testo del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2006, n. 99, supplemento ordinario.
Note all
:
- Il testo dell’art. 331 del Codice di procedura penale è il seguente: «Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1.
Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è
attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono
obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia
al pubblico ministero.».
- Il testo dell’art. 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)),
è il seguente: «Art. 12 - 1. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell’art. 14, terzo comma,
lettera q), della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori
infortunati e tecnopatici. 2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell’INAIL, le
Regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, per disciplinare l’erogazione da parte dell’Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali
necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali.».
- Il testo dell’art. 2, comma 6, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «6. L’INAIL può
destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per
l’acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione,
da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le Regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di
cui l’1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.».
- Il testo dell’art. 2, comma 130, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «130. Restano ferme
le disposizioni previste per l’INAIL dall’art. 2, comma 6, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’attuazione degli interventi da realizzare nell’ambito
degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d’intesa con questo.».
- Il testo dell’art. 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)), è il seguente: «1187. Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro. Al fine di assicurare un
adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con Decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono definite le tipologie
dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.».
Note all
:
- Per il testo dell’art. 1, comma 7-bis. Della citata Legge n. 123 del 2007, si ved
a
.
Note all
:
- Il testo del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59),e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il testo dell’art. 21, comma 2, primo periodo, del citato Decreto Legislativo n. 758 del 1994, è il seguente: «Art. 21 (Verifica dell’adempimento). - 1.
(Omissis). 2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».
- Il Testo dell’art. 64 del citato Decreto del Presidente delle Repubblica n. 303 del 1956, è il seguente: «Art. 64 (Ispezioni). - Gli ispettori del lavoro hanno
facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di
prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che
ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere
visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte
tali. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni
di ufficio.».
Note all
:
- Il testo degli articoli 4, 7 e 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della Direttiva 93/104/CE e della Direttiva 2000/34/CE concernenti
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), è il seguente: «Art. 4 (Durata massima dell’orario di lavoro). - 1. I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro. 2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di
sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al
comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi
contratti collettivi. 5. In caso di superamento delle quarantotto ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive
che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti
commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le
modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione». «Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata». «Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7. 2. Fanno
eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del
servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b) le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata; c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei
treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario; d) i contratti collettivi
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