APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».
- Il testo degli articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, è il seguente: «Art. 1418 (Cause di nullità del contratto). - Il contratto è nullo quando è
contrario a norme imperative salvo che la Legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art.
1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è
altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla Legge.». «Art. 1559 (Nozione). - La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.». «Art. 1655 (Nozione). - L’appalto è il contratto col
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.». «Art. 1656 (Subappalto). - L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato
dal committente.». «Art. 1677 (Prestazione continuativa o periodica di servizi). - Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si
osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.».
- Il testo del citato Decreto Legislativo n. 163 del 2006, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Il testo dell’art. 8, comma 1, della citata Legge 123 del 2007, è il seguente: «Art. 8 (Modifiche all’art. 86 del Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163). - 1. All’art. 86 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
comma 3-bis è sostituito dai seguenti: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione. 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.».
Note al
- Il testo del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario.
Note all
- Per il testo del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si ved
Note all
- Il testo degli articoli 2, 6 e 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), è il seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente Decreto si applica agli stabilimenti in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I. 2. Ai fini del presente Decreto si intende per «presenza di
sostanze pericolose» la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di
controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I. 3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5. 4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai seguenti
Decreti: a) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli
articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; b) Decreto del Ministro dell’ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991,
limitatamente agli articoli 1, 3 e 4; c) Decreto dei Ministri dell’ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 1994; d) i criteri di cui all’allegato del Decreto del Ministro dell’ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio
1996; e) Decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996; f)
Decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996; g) Decreto del Ministro dell’ambiente 5
novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998; h) Decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998; i) Decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 30 marzo 1998; l) Decreto del Ministro dell’ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9
novembre 1998. 5. Le disposizioni di cui al presente Decreto non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro. «Art. 6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a
trasmettere al Ministero dell’ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco componente per
territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 20 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell’art. 19 e d’ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini: a) centottanta
giorni prima dell’inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi; b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, per gli stabilimenti
preesistenti. 2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione con le modalità e gli effetti della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche, deve contenere le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo completo dello stabilimento; b) la sede o il
domicilio del gestore, con l’indirizzo completo; c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica; e) l’attività, in
corso o prevista, dell’impianto o del deposito; f) l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare
un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. 3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all’allegato I, o per effetto di modifiche
tecniche disposte con il Decreto di cui all’art. 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di
applicazione del presente Decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il
termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie. 4. In caso di chiusura definitiva dell’impianto o del deposito, ovvero
nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei
processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell’impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del
Decreto di cui all’art. 10, nonché di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell’autocertificazione,
la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all’allegato V. 5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, alla Regione, alla Provincia, al Sindaco, al Prefetto, al Comitato, nonché al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per
territorio, le informazioni di cui all’allegato V. 6. Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le
certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a
Regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull’adesione volontaria delle imprese
del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali. 6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il
gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento
stesso ai sensi del presente Decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell’avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della
notifica di cui al comma 1.». «Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a
quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all’art. 7, comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che: a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; b) i pericoli di incidente rilevante
sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente; c) la progettazione, la
costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che