TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore
LETTERE CIRCOLARI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 26:
-
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all
sono individuati i settori,
ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite
anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui al
nonchè
sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in
relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
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1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza
almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui al
di uno strumento che consenta la continua verifica della
idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento
ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli
organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un
punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel
settore edile.
2.
Fermo restando quanto previsto dal
che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri
settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti
per
ottenere la qualificazione di cui al
costituisce elemento
preferenziale
per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
DECRETI COLLEGATI
Richiami all’Art. 27:
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
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1. La valutazione di cui al
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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Commento personale:
da notare che, ai sensi de
“Le disposizioni di cui agl
nonché le altre
disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano
efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”. Inoltre, ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.L.
30/12/08 n. 207, convertito con Legge del 27/02/09 n. 14, “le disposizioni di cui all
concernenti la valutazione dello stress lavoro-
correlato e la data certa entrano in vigore il 16/05/09”. Per cui le disposizioni di cui al precedente periodo hanno trovato applicazione nel periodo dal
16/05/2009 al 19/08/2009. Dal 20/08/2009, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09 integrativo e correttivo del presente decreto, la decorrezza dell’obbligo
della valutazione dello stress lavoro correlato è stata disciplinate dal comm
el presente
Il termine dell’applicazione della suddetta
disposizione è stato ulteriormente posticipato al 31/12/2010 (vedi nota successiva).