D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 61

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore
[
]
LETTERE CIRCOLARI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 26:
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-
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all
,
sono individuati i settori,
ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite
anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui al
,
nonchè
sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in
relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
27
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza
almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui al
,
di uno strumento che consenta la continua verifica della
idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento
ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli
organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un
punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel
settore edile.
2.
Fermo restando quanto previsto dal
,
che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri
settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti
per
ottenere la qualificazione di cui al
costituisce elemento
preferenziale
per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
DECRETI COLLEGATI
Richiami all’Art. 27:
-
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
28
1. La valutazione di cui al
,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
27
Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
28
Commento personale:
da notare che, ai sensi de
l
,
“Le disposizioni di cui agl
i
,
e
28
nonché le altre
disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano
efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”. Inoltre, ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.L.
30/12/08 n. 207, convertito con Legge del 27/02/09 n. 14, “le disposizioni di cui all
e
2
concernenti la valutazione dello stress lavoro-
correlato e la data certa entrano in vigore il 16/05/09”. Per cui le disposizioni di cui al precedente periodo hanno trovato applicazione nel periodo dal
16/05/2009 al 19/08/2009. Dal 20/08/2009, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09 integrativo e correttivo del presente decreto, la decorrezza dell’obbligo
della valutazione dello stress lavoro correlato è stata disciplinate dal comm
a
d
el presente
Il termine dell’applicazione della suddetta
disposizione è stato ulteriormente posticipato al 31/12/2010 (vedi nota successiva).
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