D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 692

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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delegare quest’attività a terzi, così come previsto dal
,
del D.lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni.
Al riguardo va premesso che
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,
prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “
ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato
”. Il successivo
dell’articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-
correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui al
del D.Lgs. n.
81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
Il legislatore ha poi fissato il
principio di generale di delegabilità
con
,
del D.Lgs. n. 81/2008, il
quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “
espressamente esclusa
”. Le deroghe
tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica,
e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si
applica integralmente la pertinente disciplina
(
,
28
e
29
del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare,
del
D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro,
anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e
“addetto effetti speciali”
Oggetto
:
,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni -
corretta applicazione delle norme di cui
al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”.
La APT ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabile alle
attività degli
stuntmen
(intendendosi per
stuntman
un “acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi,
salti e scene pericolose”) e degli addetti agli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effetti speciali “un esperto
di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, impegnato in attività specifiche come: l’uso di
macchine e degli artifizi per la produzione di effetti speciali, l’uso di materiali e sostanze per la realizzazione degli
effetti speciali, la realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l’impiego di sostanze infiammabili o esplosive,
l’utilizzo di armi da fuoco e da taglio, la produzione di fiamme libere”). Tali attività, sempre secondo la richiedente,
si concretizzano in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una
troupe
(come tale intendendosi
l’insieme delle persone impiegate dalla società di produzione per lo svolgimento delle relative attività), a sua volta
divisa in diversi reparti operativi, composti da gruppi di persone con compiti specifici (macchinisti, elettricisti,
attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno con un proprio capo reparto.
In relazione alle attività appena descritte, la APT distingue due diverse modalità di organizzazione del lavoro, la
prima in cui l’attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l’attività sia affidata
in appalto dalla società di produzione a terzi.
In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da personale della società di produzione), la richiedente chiede se:
1. in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa
“legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi
della scena pericolosa”;
2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli
stuntman
e/o degli effetti speciali, può il RSPP
collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione
della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei
fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione?
4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto
stuntmen
e/o del reparto effetti
speciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell’attività
svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione?
A tale riguardo, va evidenziato come
,
del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro
l’obbligo (indelegabile) di valutare
“tutti i rischi”
sul lavoro,
“con la conseguente elaborazione del documento
previsto dal
. Il contenuto della valutazione dei rischi viene, quindi, puntualmente individuato dall
,
nella sua interezza, e le modalità della valutazione dei rischi sono descritte (si pensi, ad esempio, alla necessità di
rielaborare la valutazione dei rischi
“in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del
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