INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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quale sia “
la pertinente normativa tecnica”
e non sull’interpretazione della norma tecnica citata che è una
competenza del soggetto emanante.
Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito
comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità
all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la
norma CEI 11-27
la cui applicazione costituisce corretta attuazione
degli obblighi di legge.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012 - Designazione dei lavoratori addetti al servizio
antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,
- risposta al quesito relativo all’obbligo di
designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della
designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al
secondo comma, afferma che “
[…] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di
lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
”.
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di
lavoro a “
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
”. Tale designazione deve tener conto della “
natura dell’attività,
delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti
”
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del
piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di
incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dal
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di
lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “
svolgere direttamente i compiti di primo soccorso,
nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione
”.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora
tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI
INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
- risposta al quesito relativo alla
valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dal
e
d.lgs.81/08 e dalle
alla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la
sicurezza del lavoro.
”
Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla
possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o
eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell’esito della
c.d.”valutazione preliminare”, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia
possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare
legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. “valutazione approfondita” al
fine di raccogliere informazioni sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori.
Al riguardo va premesso che l
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive