INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare
questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in
una delle classi indicate nel citato
oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario
o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto
dal
si ritiene che tutte le attività indicate nell’elenco presentato dall’interpellante, pur non
esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.
Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti del
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI
INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs.
81/2008
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito relativo
all’applicazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi
riguardo alla corretta interpretazione del
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove
previsto, “
non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio
o per garantire la continuità in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di
comunicazione
.
”
Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:
-
le aziende
multiutility
(aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas,
dell’acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul territorio,
provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire
la sicurezza delle persone;
-
in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un
anno;
-
i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di
poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
-
a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque
reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
-
i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si
compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento
tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete;
ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
-
in relazione a tali lavori le aziende
multiutility
sono solite predisporre singole procedure operative per ogni
tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano
tutte le disposizioni di cui al
del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica
preliminare di cui al
del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di
Sicurezza, di seguito POS, di cui al
del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei
datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).
Al riguardo, va evidenziato che
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni dispone che:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per
garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione
quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione”.
Tale disposizione è quella risultante all’esito della modifica
introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d.