D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 690

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare
questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in
una delle classi indicate nel citato
,
oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario
o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto
dal
,
si ritiene che tutte le attività indicate nell’elenco presentato dall’interpellante, pur non
esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.
Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti del
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI
INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs.
81/2008
Oggetto
:
,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito relativo
all’applicazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi
riguardo alla corretta interpretazione del
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove
previsto, “
non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio
o per garantire la continuità in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di
comunicazione
.
Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:
-
le aziende
multiutility
(aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas,
dell’acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul territorio,
provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire
la sicurezza delle persone;
-
in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un
anno;
-
i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di
poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
-
a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque
reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
-
i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si
compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento
tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete;
ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
-
in relazione a tali lavori le aziende
multiutility
sono solite predisporre singole procedure operative per ogni
tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano
tutte le disposizioni di cui al
del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica
preliminare di cui al
del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di
Sicurezza, di seguito POS, di cui al
,
del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei
datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).
Al riguardo, va evidenziato che
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni dispone che:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per
garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione
quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione”.
Tale disposizione è quella risultante all’esito della modifica
introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d.
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