DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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DECRETI COLLEGATI
AMBIENTI CONFINATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 2011, n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti
in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.260 del 08/11/2011- Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gl
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell’adunanza del 23 giugno
2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
come previsto dagli
e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente
regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli
e
el
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all
del medesimo
decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui agli
e
e
operano unicamente in caso di affidamento da
parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell
del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al
fino alla data di entrata in vigore della
complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui al
del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di
sicurezza di cui agli
i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dal
del medesimo decreto legislativo.
Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta
unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e
misure di gestione delle emergenze;
b. integrale e vincolante applicazione anche del
del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro