D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 704

DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Il/I lavoratore/i che entra/no nell’ambiente confinato deve/ono:
-
avere l’idoneità sanitaria per la mansione specifica;
-
conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
-
conoscere le caratteristiche tecniche dei DPI ed utilizzarli in modo appropriato secondo l’addestramento
ricevuto;
-
laddove necessario, indossare i DPI idonei per consentire una rapida estrazione in caso di condizioni
anomale e/o impreviste (ad esempio una imbragatura completa, collegata mediante una fune ad apposito
argano o treppiede);
-
mantenersi in costante comunicazione (vocale e/o visiva) con l’addetto esterno e nel caso in cui la
comunicazione avvenga con apparecchi trasmittenti deve essere assicurata la non schermatura di tali
trasmissioni dagli stessi ambienti di natura metallica;
-
conoscere le procedure di emergenza;
-
laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in
continuo della percentuale di ossigeno o di altre sostanze;
-
laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in
continuo della concentrazione in aria di sostanze infiammabili (in % del limite inferiore di esplodibilità LEL);
-
laddove necessario, dotarsi di sistemi a funzionamento elettrico o a batteria rispondenti ai requisiti di
sicurezza del DPR 126/98 (recepimento della Direttiva ATEX);
-
evacuare immediatamente l’ambiente confinato e comunicare al proprio responsabile ogni condizione
anomala e/o imprevista riscontrata all’interno dell’ambiente;
-
evacuare immediatamente l’ambiente confinato quando ordinato dall’operatore esterno e/o all’attivazione di
qualche segnale codificato di allarme e/o al riconoscimento di qualche sintomo di malessere fisico.
L’operatore/gli operatori esterno/i devono:
-
avere l’idoneità sanitaria per la mansione specifica;
-
conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
-
assicurare la presenza per tutta la durata dei lavori. Se per qualunque motivo ci si deve allontanare, deve
essere richiesto il cambio ad un altro operatore, anche esso in possesso di competenze e formazione
specifiche e dotato di idonei DPI;
-
mantenere una comunicazione costante con il lavoratore/i all’interno; - proibire l’ingresso a chiunque non
sia stato autorizzato;
-
controllare che le condizioni di sicurezza non mutino e/o non sopraggiungano pericoli dall’esterno;
-
conoscere le procedure di emergenza;
-
far evacuare immediatamente l’ambiente confinato se si verifica una condizione anomala e/o imprevista
(ad esempio riconducibile alle modalità di lavoro e/o alle condizioni del lavoratore);
-
essere specificatamente equipaggiato ed addestrato al primo soccorso per l’assistenza e il recupero del
lavoratore.
RICORDA!
Prima di entrare per prestare assistenza, i soccorritori devono indossare i previsti DPI.
1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica
Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o
fornire assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di
Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal
.
Dovrà altresì possedere idoneità sanitaria per la mansione specifica. Quanto sopra è obbligatorio
anche per i lavoratori autonomi.
In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente,
prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, dovrà informarli (per un tempo non inferiore ad un giorno) su tutti i rischi
esistenti negli ambienti, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro, sulla procedura di emergenza di pertinenza della
propria attività.
Note:
-
la sorveglianza sanitaria sarebbe opportuna anche per i lavoratori autonomi, per quanto facoltativa ai sensi
del
del D. Lgs. 81/08;
-
la sorveglianza sanitaria per l’idoneità specifica alla mansione deve tener conto:
o
degli elementi di rischio delle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
o
dei fattori individuali che possono favorire l’accadimento degli eventi infortunistici;
o
della necessità di utilizzo dei DPI di III categoria (nei casi previsti dalla norma di legge).
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