INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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modifiche e integrazioni.
Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del
lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all
da parte del
lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti la propria
formazione e l’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo
in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia l’affidamento di lavori al lavoratore
autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo
ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dal
anche qualora essi consistano nel possesso
della documentazione appena citata.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)