D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 686

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 282 di 329
modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “
ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato
”. Il successivo
dell’articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di
cui al
d
el D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
Le indicazioni in ultimo citate prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in
due fasi, una necessaria (la c.d. “valutazione preliminare”) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata
unicamente “
nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le
misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci”
.
Più nel dettaglio, proseguono le indicazioni, “
ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da
stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a
darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad
azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio,
interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino
inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di
valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita)
”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione consultiva richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress
lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in
via esemplificativa e non tassativa.
Dunque, l’obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di
eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al
datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. “
approfondita
” al fine di meglio identificare le
misure di correzione. Al riguardo, è opinione di questa Commissione che, nondimeno, il datore di lavoro che decida
in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase “preliminare” della valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla
valutazione “approfondita”, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Va
sottolineato che tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma
dovrà “accompagnare” tale adozione - almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una
attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati “a rischio”) - e che il datore di lavoro
che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al
DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per
procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei
luoghi di lavoro
Oggetto
:
,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
- risposta al quesito relativo alle
disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.
La CSIT - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, la Federbingo e l’Ascob hanno avanzato istanza di
interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ammettere la presenza di
lavoratori nei locali destinati a fumatori.
Più in particolare gli istanti chiedono “...
che sia confermato che la richiamata normativa ammetta la presenza di
lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate
le seguenti condizioni
:
i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;
la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al riguardo va premesso che la questione trova espressa disciplina nella legge n.3/2003 che ha introdotto il divieto
di fumo nei locali chiusi. La suddetta normativa ha poi trovato la regolamentazione specifica nella Circolare del
Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al
pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM
1...,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685 687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,...733
Powered by FlippingBook