D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 693

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 289 di 329
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro”
, di cui al
,
D.Lgs. n. 81/2008) al
successiv
o
.
In ordine all’affidamento delle attività in parola da parte della società di produzione a società specializzate, la APT
chiede, invece se:
1. i rischi generati dagli
stuntmen
e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere considerati
“rischi specifici
propri dell’attività”
, ai sensi del
,
del D.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del
DUVRI;
2. al fine della valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate è sufficiente che il
datore di lavoro della società di produzione chieda i
curricula
“con dettaglio delle esperienze specifiche nel
campo del personale impegnato nell’attività appaltata”.
Inoltre, sempre in caso di affidamento a soggetti “terzi”, APT chiede quanto segue:
3. nel caso in cui una società committente affidi in appalto un’attività che comporta solo rischi specifici propri
per la sua realizzazione, in cosa consiste l’attività di coordinamento che il datore di lavoro della committente
deve realizzare?
4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che
prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il
coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il coordinamento il datore di
lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori,
devono essere trattati in qualche modo dal datore di lavoro committente?
Rispetto a tale seconda ipotesi, va evidenziato che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui all
26
del D.Lgs. n. 81/2008. Tale articolo, come già prevedeva l’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, individua precisi
obblighi in capo al datore di lavoro committente nell’eventualità che questi decida di affidare lavori nell’ambito del
proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono dirette a tutelare
da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell’appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso
datore di lavoro sconosciuti e, dall’altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di
rischio determinate dall’appalto o dalla prestazione d’opera.
In via di sintesi, ai sensi del
e
2
,
del D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro committente
gravano al momento i seguenti obblighi:
1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
contratto d’opera;
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3) promuovere, in particolare:
-
la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
-
il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il
della norma in esame impone, quindi, al datore di lavoro, l’obbligo di promuovere la cooperazione e il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale va allegato al
contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con
riferimento ai
“rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”
; ciò in
quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare “
tipici
” della attività dell’impresa o dei
lavoratori autonomi, non ne ritiene - ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui ai
e
3
dell’articolo in commento - necessaria la puntuale identificazione in un documento.
Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta
Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d’interferenza ove si verifica un “
contatto rischioso
tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in
relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti
dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano
interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività
delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta
immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In via preliminare, la Commissione ritiene opportuno ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a
“quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro”
(in questo, inequivoco,
1...,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692 694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,...733
Powered by FlippingBook