D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 59

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il medico competente
:
con riferimento alla valutazione dei rischi:
arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
[
]
:
arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro
[
]
:
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro
[
]
:
arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
[
]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
]
Sanzioni per il medico competente
i)
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 25:
-
-
-
-
-
e
4
-
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima
, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo
:
a)
verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui al
g)
,
l’idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
, ai servizi e alle
forniture
da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del Decreto di cui a
l
,
la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1)
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2)
acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47
(
N
)
del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al
,
i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a)
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al
elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali di cui al
,
con riferimento sia all’attività del datore di lavoro
committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito,
nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al
o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni
del
non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale
documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto.
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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai
e
2
l’obbligo di cui al
non si applica ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a
cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai
sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al
,
o dalla presenza di agenti cancerogeni,
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Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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