TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
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Richiami all’Art. 183:
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli
e
il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a
rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al
risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a)
alle misure adottate in applicazione del
b)
all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei
e
nonché ai potenziali rischi associati;
c)
ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d)
alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e)
alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f)
alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g)
all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni
sanitarie all’uso.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
Richiami all’Art. 184:
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui
al
ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del
sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite
del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute
correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il
datore di lavoro, che provvede a:
a)
sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b)
sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c)
tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre
il rischio.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Sanzioni a carico del medico competente
arresto fino tre mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui al
il medico competente riporta i dati della sorveglianza
sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del medico competente
fino tre mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro
Richiami al Titolo VIII, Capo I:
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL
RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187 - Campo di applicazione
1. Il
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.