TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Pagina 104 di 166
a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da
campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui al
precisa le misure adottate,
previste dal
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Richiami all’Art. 209:
Articolo 210 - Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all
sono superati, il
datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell
dimostri che i valori
limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a)
di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b)
della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro
da svolgere;
c)
delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di
dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d)
degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e)
della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f)
della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
g)
della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di
azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla
valutazione effettuata a norma del
il datore di lavoro dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre
identificate e l’accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un
superamento dei valori limite di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del
i valori limite di esposizione
risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma del
il datore di lavoro adatta le misure di cui al
alle
esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
Richiami all’Art. 210: