D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 134

TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
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facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente di cui al
,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
e
5
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
e
3
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 190:
-
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata
fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori
un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e
protezione conseguenti e in particolare:
a)
la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b)
l’informazione e la formazione;
c)
il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle
attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di cui all
.
2. Sul documento di valutazione di cui al
,
a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va
riportato il riferimento al
.
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dal
,
il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
mediante le seguenti misure:
a)
adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui
al
Titolo III
, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d)
adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
la loro esposizione al rumore;
e)
adozione di misure tecniche per il contenimento:
1)
del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;
2)
del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f)
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro;
g)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui al
risulta che i valori
superiori
di azione sono superati,
il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione
al rumore, considerando in particolare le misure di cui a
l
.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione
dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
[
]
DOCUMENTI TECNICI DELLA COMMISIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR
O
Manuale operativo
con le relative
(LINK ESTERNI). Approvato nella seduta del 28 novembre 2012
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