TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
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CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Articolo 206 - Campo di applicazione
1. Il
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall
durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti
agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e
dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il
non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con
i conduttori in tensione.
Articolo 207 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del
si intendono per:
a)
campi elettromagnetici
: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel
tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b)
valori limite di esposizione
: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli
effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori
esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute
conosciuti;
c)
valori di azione
: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico
(E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B)
, corrente indotta attraverso gli arti (I
L
)
e
densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel
Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Richiami all’Art. 207:
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nel
2. I valori di azione sono riportati nel
Richiami all’Art. 208:
Articolo 209 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui al
il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione
e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti
situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche
buone prassi
individuate od emanate dalla Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del
Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti
delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al
qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui al
il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
non devono necessariamente essere effettuati in
luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle
disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300
GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio,
del 12 luglio 199
e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all
il datore di lavoro presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui al
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore