D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 351

ALLEGATO XXXVI
CAMPI ELETTROMAGNETICI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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TABELLA 1
Valori limite di esposizione
(
)
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
Intervallo di
frequenza
Densità di
corrente per
capo e tronco
J (mA/m
2
) (rms)
SAR mediato
sul corpo
intero
(W/kg)
SAR localizzato
(capo e tronco)
(W/kg)
SAR
localizzato
(arti)
(W/kg)
Densità di
potenza
(W/m
2
)
Fino a 1 Hz
40
/
/
/
/
1 - 4 Hz
40/f
/
/
/
/
4 - 1000 Hz
10
/
/
/
/
1000 Hz - 100 kHz
f/100
/
/
/
/
100 kHz - 10 Mhz
f/100
0,4
10
20
/
10 MHz - 10 GHz
/
0,4
10
20
/
10 - 300 GHz
/
/
/
/
50
Note:
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall’esposizione,
sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell’intervallo di frequenza
compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono
essenzialmente istantanei e non v’è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di
esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso
centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità
di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di
1 cm
2
perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore
efficace rms per (2)1/2.
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può
essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell’induzione magnetica. La densità di
corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la
frequenza equivalente per l’applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2tp).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo
costituisce il valore impiegato per la stima dell’esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa
di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che
tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette.
Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate
assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo
scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di
esposizione. Tale limite è rappresentato dall’assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come
media su 10 g di tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm
2
e su un qualsiasi periodo di
68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l’aumento della
frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm
2
, non dovrebbero superare 20 volte il
valore di 50 W/m
2
.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l’esposizione simultanea a
campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di
analizzare le caratteristiche delle forme d’onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate
europee elaborate dal CENELEC.
Richiami all’Allegato XXXVI, parte A:
-
1...,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350 352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,...733
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