D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 348

ALLEGATO XXXV
AGENTI FISICI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XXXV
AGENTI FISICI
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
1. Valutazione dell’esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente
sul calcolo del valore dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato
come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni
ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (a
hwx
, a
hwy
, a
hwz
) conformemente alla Norma UNI EN ISO
5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.
Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona
tecnica.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione:
a)
i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati
alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell’apparecchio di misurazione, conformemente alla Norma ISO 5349-2 (2001);
b)
nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni
mano. L’esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita
l’informazione relativa all’altra mano.
3. Interferenze.
Le disposizioni del
d)
,
si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni
meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le disposizioni del
d)
,
si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni
meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire
al programma di misure di cui al
.
Richiami all’Allegato XXXV, parte A:
-
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO
1. Valutazione dell’esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell’esposizione giornaliera A (8)
espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi
delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4·a
wx
, 1,4·a
wy
, 1·a
wz
, per un
lavoratore seduto o in piedi), conformemente alla Norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.
Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona
tecnica.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, ai fini della valutazione degli effetti
cronici sulla salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia
rappresentativa dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono
essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle
caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano
adeguati a quanto richiesto dal
.
3. Interferenze.
Le disposizioni del
d)
,
si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni
meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
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