D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 340

ALLEGATO XXIX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XXIX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
1. Proprietà intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto
alle condizioni d’impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per
intensità insufficiente.
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo
determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all
4
.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest’ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili,
riportate al
.
2. Regole particolari d’impiego
2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà
impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza
dell’intervento o dell’azione richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo
da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che
con un segnale luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del
segnale dovrà essere identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di
comandi speciali o di lampada ausiliaria.
Richiami all’Allegato XXIX:
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