D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 332

ALLEGATO XXIV
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza
personale
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità
*
Colore
Significato o scopo
Indicazioni e precisazioni
Rosso
Segnali di divieto
Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme
Alt; arresto; dispositivi di interruzione
d’emergenza; sgombero
Materiali e attrezzature antincendio
Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio
Segnali di avvertimento
Attenzione; cautela; verifica
Azzurro
Segnali di prescrizione
Comportamento o azione specifica -
obbligo di portare un mezzo di sicurezza
personale
Verde
Segnali di salvataggio o di soccorso
Porte;
uscite;
percorsi;
materiali;
postazioni; locali
Situazione di sicurezza
Ritorno alla normalità
Richiami all’Allegato XXIV, punto 4:
-
5. L’efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l’udibilità; ciò
comporta, in particolare, la necessità di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei
mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a
manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di
funzionamento.
7. Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell’entità dei rischi, dei
pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire.
8.
Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un’alimentazione di
emergenza nell’eventualità di un’interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con
l’interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l’inizio di un’azione che si richiede di effettuare; esso
deve avere una durata pari a quella richiesta dall’azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e
dell’efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa
dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi
devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all
3.2
,
o indicati conformemente al
tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Richiami all’Allegato XXIV:
-
-
*
La tabella di seguito riportata, tratta dalla previgente normativa, riproduce l’intendimento del testo
1...,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331 333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,...733
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