D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 322

ALLEGATO XXI
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XXI
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E
PREPOSTI ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA.
INTRODUZIONE
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dal
del presente Decreto Legislativo, deve
avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della
formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell
d
el presente
Decreto Legislativo.
Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti
formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifici” per lavoratori addetti e
per preposti con rilascio di specifico attestato.
Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO /
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
(
)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
*
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o
mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento
definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
f) Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell’Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi
ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e
Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata,
almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il
montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1. ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1
docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente
che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di
sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
*
Le lettere del seguente elenco sono state inserite in seguito alla lettura ed all’interpretazione personale del punto 5 del presente allegato
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