D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 69

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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a)
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b)
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c)
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
e
46
;
d)
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a)
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b)
sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c)
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
a)
e a
l
a)
,
b)
e
c)
,
anche ai
lavoratori di cui al
.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
e
2
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
[
]
DECRETI ATTUATIVI
Richiami all’Art. 36:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a)
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b)
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al
sono definiti mediante Accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente Decreto Legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al
I
.
Ferme restando le disposizioni già in
vigore in materia, la formazione di cui al
è definita mediante l’Accordo di cui al
.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a)
della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti
ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al
comprendono:
a)
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b)
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c)
valutazione dei rischi;
d)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
.
7-bis. La formazione di cui al
può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui al
51
o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
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