TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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l)
caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla
ed
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se entro il
periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o
modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo
del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre
alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
.
6. L’invio della documentazione di cui al
sostituisce gli adempimenti
di cui al
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di
cui al
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
arresto fino a tre mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,80 euro
Richiami all’Art. 256:
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dal
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano
adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a)
i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti
amianto;
b)
le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c)
le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d)
le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
e)
l’esistenza del valore limite di cui al
e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al
qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto
nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dal
il datore di lavoro informa il più presto
possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle
misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore
di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dal
il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli
regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per
quanto riguarda:
a)
le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
b)
i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c)
le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per
ridurre al minimo tale esposizione;
d)
le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e)
la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie;
f)
le procedure di emergenza;
g)
le procedure di decontaminazione;
h)
l’eliminazione dei rifiuti;
i)
la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori
che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera
h)
, della Legge
27 marzo 1992, n. 25