D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 168

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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Sanzion
i Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
:
Chiunque viola le disposizioni di cui al
,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109.60 a
493,20 euro
[
]
Richiami all’Art. 273:
-
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure
che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i
materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione
sono scelte tra quelle indicate nel
in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente
biologico
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
e
3
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni a carico dei preposti
e
3
:
arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
[
]
Richiami all’Art. 274:
-
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto al
,
nei laboratori comportanti l’uso di
agenti biologici dei
,
3
e
4
a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in
conformità al
.
2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito:
a)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al
;
b)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene a
l
;
c)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al
.
3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l’uomo
e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai
e
3
in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far
sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai
e
4
,
il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, sentito
l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Sanzioni a carico dei preposti
:
arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro
[
]
Richiami all’Art. 275:
-
-
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all
,
nei processi industriali comportanti
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...733
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