TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Pagina 137 di 166
TITOLO XI
- PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 287 - Campo di applicazione
1. Il
prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere
esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite al
2. Il
i applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive,
oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
3. Il
non si applica:
a)
alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b)
all’uso di apparecchi a gas di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 66
c)
alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze
chimicamente instabili;
d)
alle industrie estrattive a cui si applica il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 62
;
e)
all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti
disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul
Reno (ADNR), l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima
internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il
si
applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Articolo 288 - Definizioni
1. Ai fini del
si intende per:
«atmosfera esplosiva»
una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
in cui, dopo accensione, la
combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta
.
1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è
approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di
sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa,
temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della
sostanza infiammabile o combustibile.
Richiami all’Art. 288:
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di tutela di cui al
il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate
alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a)
evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
b)
attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai
sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle
esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Richiami all’Art. 289:
-
ALL. XLIX
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dal
il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da
atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a)
probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b)
probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive